Avola. Concessioni al cimitero, da perpetue a temporanee. Vicesindaco Grande: «La legge parla chiaro, Comune legittimato»

di Redazione

Il vicesindaco Grande: “Il TAR ha ritenuto pienamente legittimi gli atti e provvedimenti del Comune. La correttezza del comportamento dell'Amministrazione è pure ribadita dall'avere il TAR disposto la cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti utilizzate negli scritti difensivi dei ricorrenti che nella sostanza sono stati bacchettati per violazione dell'art. 89”

«Facciamo chiarezza sulle recenti sentenze del TAR Sicilia, sezione di Catania. Senza giri di parole i Giudici Amministrativi hanno rigettato i ricorsi presentati da alcuni cittadini di Avola avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 45/2023 che ha modificato il regolamento di polizia mortuaria nella parte in cui ha disposto che le cosiddette ‘concessioni perpetue’, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 803 del 1975, sono trasformate in concessioni a tempo determinato”. Queste le prime dichiarazioni di Massimo Grande, vicesindaco di Avola e Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali.

«E’ presente – prosegue Grande – l’avviso pubblico del 29.01.2024 con cui il Capo Settore dei “servizi cimiteriali” ha invitato gli interessati (concessionari in vita o eredi legittimi) a presentare formale istanza per il rinnovo delle concessioni scadute al fine di sottoscrivere il contratto di rinnovo della concessione medesima. I ricorrenti hanno pure chiesto il riconoscimento del cosiddetto ius sepulchri sine die sulle loro sepolture gentilizie in virtù delle concessioni cimiteriali perpetue in precedenza rilasciate.

Il TAR – sottolinea il vicesindaco di Avola – ha ritenuto pienamente legittimi gli atti e provvedimenti dell’Amministrazione affermando che: 1) le c.d. concessioni perpetue, al pari di tutte le concessioni, sono soggette a revoca e ben possono essere trasformate in concessioni temporanee; 2) tutte le censure sollevate avverso i provvedimenti impugnati sono assolutamente infondate. I Giudici hanno affermato che non sussiste alcuna incompetenza da parte del “servizio cimiteriale”, non sussiste la dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, né il contestato eccesso di potere sotto vari profili, non sussiste nemmeno la violazione dei DPR 803 del 1975 e il DPR 285 del 1990.

Insomma i provvedimenti dell’amministrazione comunale sono del tutto esenti da vizi di legittimità – tuona il vicesindaco Grande. La correttezza del comportamento dell’amministrazione comunale è pure ribadita dall’avere il TAR disposto la cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti utilizzate negli scritti difensivi dei ricorrenti che nella sostanza sono stati bacchettati per violazione dell’art. 89 cpc. Questi i fatti oggettivi.

Tutto ciò premesso l’amministrazione tiene a precisare che il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato anche per le varie eccezioni procedurali formulate circa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l’inammissibilità del gravame proposto. Tali eccezioni non sono state però esaminate dal Tar che ha ritenuto di poterne prescindere, attesa l’assoluta infondatezza nel merito del ricorso, ‘per economia processuale’.

Riassumendo – conclude il vicesindaco Massimo Grande – gli uffici hanno quindi correttamente e doverosamente rispettato la legge e anche la ormai consolidata giurisprudenza in materia (richiamata nella stessa sentenza in questione). Le sentenze parlano chiaro e addirittura ammoniscono per aver adottato frasi offensive e sconvenienti anche negli scritti difensivi. Davvero sconcertante, c’è poco da commentare ma solamente da leggere abbassando i toni nel rispetto delle leggi, così come della materia trattata.

14 Aprile 2025 | 14:49
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