Rigettato il reclamo proposto dalla Sai 8 verso la sentenza di fallimento

Siracusa. Fallimento Sai 8 confermato in appello

di Redazione

La prima sezione della Corte d’Appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto dalla Sai 8 avverso la sentenza di fallimento, emessa dal tribunale di Siracusa il 26 novembre scorso. L’istanza di fallimento era stata avanzata dai pubblici ministeri Marco Bisogni e Delia Boschetto ma anche da parte del consorzio Ato idrico 8 di Siracusa e dalle imprese Ecosystem srl e dalla Sicil Condotte srl che comunque non sono comparse nel giudizio di secondo grado.

La Procura Generale di Catania, nel corso dell’udienza, ha reiterato il rigetto del reclamo, mentre la difesa della Sai 8 (assistita dall’avv. Enrico Macrì dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv. Giuseppe Spadaro e Francesca Zangara) ha insistito per l’accoglimento dell’istanza perché la sentenza di primo grado avrebbe “erroneamente affermato l’impossibilìtà di affrontare, con i flussi di cassa generati dall’ordinario esercizio dell’attività d’impresa, l’ingente esposizione debitoria maturata nel corso degli esercizi senza tener conto del particolare meccanismo di calcolo della tariffa applicabile agli utenti che avrebbe dovuto condurre a ritenere essa reclamante pienamente capace di far fronte alla propria esposizione debitoria sulla base delle proiezioni economiche e finanziarie relative agli esercizi 2013, 2014 e 2015”.

Fra i tredici motivi di ricorso, la Sai 8 ha evidenziato come la sentenza del tribunale di Siracysa abbia preso in considerazione le dichiarazioni dell’ex amministratore delegato e di una dipendente “raccolte dal P.M. in sede di indagini preliminari – sostenendosi che tali dichiarazioni risulterebbero del tutto inutilizzabili nel presente procedimento in quanto non ritualmente acquisite secondo le regole di formazione della prova nel processo civile né potendosi qualificare come prove atipiche, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, posto che tale nozione deve limitarsi a mezzi di prova assunti innanzi al giudice e non alle semplici attività di indagine curate dal pubblico ministero”.

A giudizio del Collegio “le doglianze (…) sono infondate e vanno disattese”. Nella motivazione della sentenza di secondo grado si legge: “La valutazione operata dal Tribunale in merito all’evidente e marcato sbilanciamento tra l’attivo e il passivo patrimoniale accertati non possa essere posta in discussione, alla luce dei dati contabili versati in atti e, in specie, di quelli provenienti dalla stessa società fallita ovvero risultanti dagli accertamenti della polizia giudiziaria disposti dal P.M. di Siracusa (versati in atti in primo grado). In tale prospettiva il tribunale ha posto in evidenza – sulla base della documentazione contabile elaborata dalla SAI 8 – che, alla data del 30 giugno 2013, la società aveva accumulato un indebitamento complessivo di oltre 74 milioni di euro frutto di un progressivo incremento dall’importo di 49 milioni di euro nel 2010, ai 65 milioni di euro nel 2012 per raggiungere l’importo di oltre 74 milioni di euro del 2013, Peraltro – soggiunge rettamente il Tribunale – l’andamento della gestione appare escludere qualsiasi prospettiva di risanamento tanto da registrare – alla data del 30.6.2013 – un risultato netto negativo pari ad euro 2.420.934”.

I giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto significativo il mancato pagamento delle imposte, l’elevato numero di decreti ingiuntivi emessi contro la società, l’entità di accordi transattivi raggiunti con alcuni fornitori, “tutti indici, nel loro complesso, di una situazione di crisi finanziaria di natura strutturale e non meramente transitoria”. Quanto ai debiti tributari basti la considerazione che la reclamante non ne contesta l’entità (pari ad almeno euro 1 milione 421 mila euro, quali ritenute fiscali non versate per il solo anno di imposta 2012”. Tanto bastava per convincere i giudici del secondo grado a rigettare il reclamo della Sai 8 e a confermare il fallimento della società.

20 Maggio 2014 | 16:00
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