In vista dello svolgimento del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, il Ministero dell’Interno ha ritenuto utile richiamare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con l’indicazione altresì dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e dei delegati dei promotori del referendum. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 24 luglio 2020 è stato pubblicato il provvedimento del 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo.
Relativamente alla presentazione delle domande per affissione di stampati, manifesti, ecc.. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum, l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. In ogni caso, ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 17 agosto 2020. Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Quelle provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.
Per quanto riguarda la delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), la Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020. Ai fini dell’attuazione degli adempimenti, si trascrivono qui di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente al Senato della Repubblica o alla Camera dei Deputati, come da rispettive comunicazioni, in data 27 e 23 luglio scorso, dal Segretario generale del Senato e dal Vice Segretario Generale della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia:
SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno conseguito almeno un seggio le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da: LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, NOI CON L’ITALIA – UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI;
coalizione composta da: ITALIA EUROPA INSIEME, SVP – PATT, +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN, PARTITO DEMOCRATICO;
liste: FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA NORD, LIBERI E UGUALI, MAIE – MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, MOVIMENTO 5 STELLE, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, PARTITO DEMOCRATICO, SVP – PATT, TRADITION ET PROGRÈS FAVRE LANIÈCE, UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI – USEI, MISTO;
gruppi parlamentari presenti in Senato: MOVIMENTO 5 STELLE, FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC, LEGA-SALVINI PREMIER – PARTITO SARDO D’AZIONE, PARTITO DEMOCRATICO, FRATELLI D’ITALIA, ITALIA VIVA – P.S.I., PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV), MISTO;
componenti del Gruppo misto: LIBERI E UGUALI, MAIE, PIU’ EUROPA CON EMMA BONINO.
CAMERA DEI DEPUTATI
hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da: LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, NOI CON L’ITALIA-UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI;
coalizione composta da: ITALIA EUROPA INSIEME, SVP-PATT, +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN, PARTITO DEMOCRATICO;
liste: ASSOCIAZIONE “+EUROPA”, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA NORD, LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LIBERI E UGUALI, MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO, MOVIMENTO 5 STELLE, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, PARTITO DEMOCRATICO, SVP-PATT, UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI;
gruppi parlamentari costituiti alla Camera: FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE, FRATELLI D’ITALIA, LEGA – SALVINI PREMIER, MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO DEMOCRATICO, LIBERI E UGUALI, ITALIA VIVA, MISTO;
componenti politiche del Gruppo Misto: MINORANZE LINGUISTICHE, NOI CON L’ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-
PARLAMENTO EUROPEO
Come da verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell’elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all’Italia: LEGA SALVINI PREMIER, PARTITO DEMOCRATICO (PD), MOVIMENTO 5 STELLE, FORZA ITALIA, SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP), FRATELLI D’ITALIA.
Promotori del referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352)
Si riportano di seguito i nominativi dei promotori del referendum, cioè dei delegati che sono stati individuati dai senatori richiedenti ex art. 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai fini del deposito della richiesta referendaria formulata da 71 senatori in carica, come da verbale redatto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2020:
PAGANO Nazario, NANNICINI Tommaso, CANGINI Andrea.
Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti
L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum sarà utile – secondo il disposto dell’art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale per il referendum nonché – ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – alle operazioni presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d’appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell’ambito della circoscrizione Estero. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale per il referendum o presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell’organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.
Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, inizia la campagna elettorale e a partire da tale giorno, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130).
Nello stesso periodo, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. Si rammenta al riguardo che, in forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda (art. 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 19 a lunedì 21 settembre 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
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